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D.lgs 81/08: Cosa cambia dopo il DL.146/2021

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Aggiornamento Decreto Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro D.lgs 81/08 e s.m.i.

Cosa cambia dopo il DL.146/2021

Il 22 ottobre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 146 riguardante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Questo Decreto, rappresenta la risposta del Governo al fine di ridurre il numero degli infortuni sul lavoro.

Gli obiettivi principali sono incentivare e semplificare:

  • l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro;
  • il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.

Il nuovo Decreto, prevede un inasprimento dei controlli ed un presidio su tutto il territorio nazionale ottenuto rafforzando il coordinamento tra ATS e Ispettorato del Lavoro per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale.

Per riassumere, quindi, ci saranno più controlli, più sospensioni e più sanzioni in chiave di prevenzione futura al fine di evitare o quantomeno ridurre gli infortuni nel mondo del lavoro.

Per quanto riguarda il capitolo sanzioni, l’art 14 del D. Lgs 81/2008(Testo Unico Sicurezza) viene totalmente riscritto e le misure che sono state adottate non saranno leggere. Le stesse si possono dividere in due provvedimenti distinti che il personale dell’Ispettorato deve adottare:

  1. La prima riguarda le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale. Basterà che venga riscontrata la presenza del 10% (e non più 20%) del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro perché gli Ispettori adottino il provvedimento della sospensione dell’attività. Unica eccezione si ha quando il lavoratore irregolare sia l’unico impiegato nell’azienda. In questo caso il lavoratore viene fatto allontanare fino ad avvenuta regolarizzazione ma l’attività non viene sospesa.
  2. La seconda riguarda l’accertamento di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Non sarà più richiesta alcuna “recidiva” affinché il provvedimento della sospensione venga adottato e, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche, individuate come da tabella allegata al D.lgs. n. 81/2008.
  • La mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
  • La mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione.
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione R.S.P.P.
  • Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza.
  • Mancata formazione ed addestramento.
  • La mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
  • L’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o segnalazione di controllo.

La norma prevede che la sospensione per ragioni di sicurezza sia adottata in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni oppure l’Ispettorato “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”

 

Clicca per visualizzare nuovo allegato I del D.lgs 81/08

 

Su istanza dell’impresa interessata, l’organo di vigilanza che ha adottato il provvedimento può decidere la revoca della sospensione solo però se sussistono le seguenti condizioni:

  • regolarizzazione dei lavoratori risultati “in nero” anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (almeno in riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione ed informazione);
  • accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza;
  • pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese.

Nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso dovrà versare una somma pari a 2.500 euro se la violazione riguarda fino a cinque lavoratori irregolari ed a 5.000 euro in caso di più di cinque lavoratori irregolari (finora la sanzione era pari a euro 2.000 a prescindere dal numero dei lavoratori). Rimane ferma, comunque, la sanzione per lavoro “nero” che si aggiunge a quella di cui sopra.

Le somme aggiuntive così determinate sono raddoppiate se, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un altro provvedimento di sospensione.

Per ottenere la revoca della sospensione dell’attività, senza pagare subito l’intera somma prevista, si può effettuare il pagamento immediato del 20% della somma aggiuntiva dovuta e versare l’importo residuo, maggiorato del 5%, entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca: in caso di omesso o di parziale versamento dell’importo residuo nel termine fissato, il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell’importo non versato.

Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento di sospensione incapperà in conseguenze che sono di natura penale:

  • arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede infine l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di partecipare a bandi di gara d’appalto con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

 

Scarica il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n.146

 

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