AFM Service S.r.l.
Via dei Mille, 132/134
24060 Castelli Calepio (BG)
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.
P.I e C.F. 03335420166

Tel. 035 4425198
Fax. 035.2282041
Email. info@afmservice.it

È obbligatoria la presenza del preposto?

Scopri di più
NEWS
TORNA INDIETRO

Il ruolo del preposto è diventato centrale nella gestione della sicurezza sul lavoro. Tuttavia, non sempre è chiaro chi sia, quando vada nominato e quali responsabilità comporti.

Ecco una panoramica pratica e aggiornata per aiutare datori di lavoro, dirigenti e lavoratori a comprendere meglio obblighi e responsabilità previsti dalla normativa vigente.

1. Chi è il preposto?
2. Quali sono gli obblighi del preposto?

3. Quando è obbligatorio nominare il preposto?
4. Quanti preposti deve avere un’azienda?
5. È obbligatorio anche per le attività in appalto e subappalto?
6. Il preposto deve presenziare nel luogo di lavoro?
7. È possibile rifiutare l’incarico di preposto?
8. Quali sono gli obblighi formativi?

 

1. Chi è il preposto?

L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 lo definisce come “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Tipicamente, si tratta di persone che ricoprono ruoli quali capo squadra, capo reparto, capo cantiere, ecc.

2. Quali sono gli obblighi del preposto?

L’articolo 19 del D.Lgs. 81/08 prevede i seguenti obblighi per lo svolgimento del ruolo del preposto:

  • Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
  • Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
  • Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
  • Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
  • Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
  • Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
  • In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevate durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
  • Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

3. Quando è obbligatorio nominare il preposto? 

Quando non è presente il Datore di Lavoro o non è in grado di svolgere direttamente l’attività di controllo e supervisione. L’individuazione deve avvenire tramite nomina formale e scritta.

La figura del preposto può coincidere con quella del Datore di Lavoro solo nel caso in cui:

  • la realtà aziendale è modesta e quindi sovraintende direttamente le attività;
  • l’impresa è composta da un solo lavoratore, che non può essere preposto di sé stesso; quindi, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal Datore di lavoro.

4. Quanti preposti deve avere un azienda?

Il numero dei preposti è a discrezione del datore di lavoro in funzione dei reparti aziendali (esempio: un preposto per ogni squadra di lavoro oppure per ciascun reparto presente).

5. È obbligatorio anche per le attività in appalto o subappalto?

L’articolo 26 del Testo Unico prevede l’obbligo di nomina del preposto anche per lo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto.

Secondo l’Interpello 4/2024, il Datore di lavoro (appaltatori e subappaltatori) deve indicare espressamente al committente i nominativi dei soggetti individuati per svolgere le funzioni di preposto.

Dunque, è necessario che almeno un operatore presente in cantiere sia nominato e formato per ricoprire tale ruolo (es. NO project manager, che non si reca presso il luogo delle attività).

6. Il preposto deve presenziare nel luogo di lavoro?

Sì, la presenza del preposto sul luogo di lavoro è obbligatoria per poter adempiere alle sue funzioni.

7. È possibile rifiutare l’incarico di preposto?

Il soggetto individuato come preposto ha diritto di rifiutare questa mansione, ma trattandosi di responsabilità strettamente connesse al proprio ruolo (capi reparto, capi cantiere, ecc.) questa facoltà è difficilmente esercitabile. 

È possibile rifiutare l’incarico se l’addetto viene nominato preposto di un reparto in cui non esercita.

8. Quali sono gli obblighi formativi? 

La figura del preposto deve frequentare un corso di formazione della durata di 8 ore, come specificato nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

La periodicità del corso di aggiornamento rimane quinquennale finché non verrà pubblicato il nuovo accordo, il quale andrà a modificare la scadenza a biennale.

Si ricorda che sia la formazione base sia l’aggiornamento non possono essere effettuati tramite formazioni a distanza, ma interamente con modalità in presenza.

Per qualsiasi informazione entrate in contatto con noi.

  • Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.