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Riunione periodica: quando è obbligatoria?

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La riunione periodica art. 35

La riunione periodica sulla sicurezza prevista all’art. 35 D.Lgs. 81/08, è la riunione che si tiene almeno una volta all’anno o nel caso in cui si verifichino significative variazioni di esposizioni ai rischi ed è volta ad individuare e a valutare, insieme al datore di lavoro e ai componenti del servizio di prevenzione e protezione, i rischi presenti all’interno dell’azienda e a elaborare le specifiche misure preventive e protettive da adottare con appositi sistemi di controllo di tali misure.

Gli argomenti principali (art. 35, co. 2) da trattare sono i seguenti:

  1. il documento di valutazione dei rischi;
  2. l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  3. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  4. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
  5. codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
  6. obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Chi deve partecipare alla riunione periodica art. 35 D.Lgs. 81/08?

La riunione periodica è indetta obbligatoriamente dal Datore di lavoro, e vi devono partecipare:

  • il Datore di lavoro o un suo rappresentante;
  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
  • il Medico competente;
  • il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

La riunione periodica è sempre obbligatoria?

No!

È obbligatoria in tutte le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori ma a volte il datore di lavoro la può richiedere anche solo per fare il punto della situazione con la sua squadra del servizio di prevenzione e protezione.

ATTENZIONE

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione (art. 35, co. 4).

Deve essere redatto il verbale?

Sì, è obbligatorio!

Le risultanze dell’incontro, gli esiti delle valutazioni e le eventuali azioni individuate con i programmi temporali di attuazione, dovranno essere riportate in apposito verbale che sarà conservato a cura del Datore di lavoro e dovrà essere reso disponibile alla consultazione da parte sia dei partecipanti che di eventuali organismi ispettivi (art. 35, co. 5).

Sono previste sanzioni?

Sì, sono previste sanzioni!

  • Mancata convocazione della riunione periodica in caso di significative variazioni alle condizioni di lavoro (art. 35, co. 4): ammenda da 2.457,03 a 4.914,03 euro per il datore di lavoro e il dirigente.
  • Mancato rispetto dell’art. 35, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457,02 a 8.108,14 euro per il datore di lavoro e il dirigente.
  • Mancata compilazione del verbale della riunione e impossibilità di consultazione (art. 35, co. 5): sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per il datore di lavoro e il dirigente.

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