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D.V.R., P.O.S. e D.U.V.R.I. : Cosa sono e quando devono essere redatti

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D.V.R. – Documento Valutazione Rischi

Il D.V.R. è un documento obbligatorio per tutte le aziende che abbiano almeno un lavoratore o socio lavoratore. Il documento indica tutti i fattori di rischio presenti in azienda, per permettere di adottare misure di prevenzione e protezione a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si tratta di una valutazione redatta dal Datore di lavoro in collaborazione con R.S.P.P. e Medico competente (se previsto). Il datore di lavoro può avvalersi del supporto tecnico di personale specializzato. Il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.

P.O.S. – Piano Operativo Sicurezza

Il P.O.S. è un documento redatto dal Datore di lavoro dell’impresa esecutrice ed è obbligatorio per ogni cantiere temporaneo o mobile.

Il P.O.S. deve essere redatto come stabilito dall’allegato XV del D.Lgs n. 81/2008 e in base alle indicazioni contenute nel P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) messo a disposizione dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.).

Il P.O.S. deve essere messo a disposizione del Coordinatore della sicurezza almeno 10 giorni prima della data di inizio lavori per verificarne la congruità con il P.S.C.

Il P.O.S. non è obbligatorio solamente per i lavoratori autonomi.

D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

È un documento che analizza la gestione della sicurezza durante le attività in appalto dove non è previsto un cantiere temporaneo mobile.

È redatto dal Datore di lavoro committente ed è parte integrante del contratto di appalto: ometterlo può influire sulla validità del contratto stesso.

L’azienda committente, oltre alla redazione del D.U.V.R.I., deve procedere anche con la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’azienda appaltatrice.

Per maggiori informazioni potete richiedere una nostra consulenza per la corretta gestione della vostra documentazione. Contattaci!

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