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Modifica decreto sicurezza nei luoghi di lavoro: novità ruolo preposto

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Le novità apportate dalla legge n. 215/2021 al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, con il DL 146/2021, hanno ridefinito in modo importante nomina, ruolo e obblighi del preposto: 

  • Nomina del preposto obbligatoria per il datore di lavoro. 
  • Modifica del ruolo del preposto e nuovi obblighi. 
  • Nomina obbligatoria del preposto per le attività in appalto e subappalto. 
  • Nuova modalità formativa

Nomina del preposto obbligatoria per il datore di lavoro 

La prima novità riguarda l’articolo 18 del D.Lgs. 81/08 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), dove viene introdotta la lettera b-bis relativa alla figura del preposto. 

Nello specifico tale integrazione prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano:

individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”. 

Ciò introduce, dunque, due tematiche sostanziali. Innanzitutto, a carico del datore di lavoro viene aggiunto l’obbligo penalmente sanzionato di nominare formalmente il preposto (o i preposti). Su questo argomento, sebbene siano attesi aggiornamenti che possano far luce sulla normativa, riteniamo (anche a seguito di un confronto con alcuni funzionari di enti di controllo) che non vi sia necessità di nominare ora il preposto per le attività che, in considerazione della loro struttura organizzativa, non lo abbiano ancora individuato.

Si ricorda che la scelta del preposto è molto importante perché, per definizione, il preposto è un lavoratore che, in base alle competenze e ai poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione.

Modifica del ruolo del preposto e nuovi obblighi 

È stato modificato l’articolo 19 del D.Lgs. (obblighi del preposto) ampliando il ruolo del preposto.

La norma introduce quindi nuovi obblighi per il preposto, che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti:

  • intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • In caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i diretti superiori;
  • In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

 

La nomina obbligatoria del preposto per le attività in appalto e subappalto 

L’articolo 26 del Testo Unico prevede un’integrazione molto importante che riguarda l’obbligo di nomina del preposto anche per lo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto. 

I Datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori) devono quindi indicare espressamente al committente i nominativi dei soggetti individuati per svolgere le funzioni di preposto. Dunque, è necessario che almeno un operatore presente in cantiere sia nominato e formato per ricoprire tale ruolo.

Nuova modalità formativa 

Come specificato all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, entro il 30 giugno 2022 è prevista la pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione e viene introdotto anche l’obbligo formativo per il datore di lavoro. 

Per quanto riguarda il preposto, invece, in virtù del rafforzamento del suo ruolo, le attività formative dovranno essere svolte interamente con modalità in presenza, anche i relativi aggiornamenti 

Inoltre, la formazione necessiterà di un aggiornamento biennale (non più quinquennale) e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 

 

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