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Quando è obbligatoria la riunione periodica?

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La riunione periodica sulla sicurezza prevista all’art 35 D.lgs 81/08, è la riunione che si tiene almeno una volta all’anno o nel caso si verifichino significative variazioni di esposizioni ai rischi, volta ad individuare e a valutare insieme al datore di lavoro ed ai componenti del servizio di prevenzione e protezione, i rischi presenti all’interno dell’azienda e a elaborare le specifiche misure preventive e protettive da adottare con appositi sistemi di controllo di tali misure.

 

Gli argomenti principali (art. 35, co. 2) da trattare sono i seguenti:

  1. Il documento di valutazione dei rischi;
  2. L’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  3. I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  4. I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
  5. Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
  6. Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

 

Chi deve partecipare alla riunione periodica art 35 D.lgs. 81/08?

  • Il Datore di lavoro o un suo rappresentante.
  • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).
  • Il Medico Competente.
  • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

 

La riunione periodica è sempre obbligatoria?

No!

È obbligatoria in tutte le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori ma a volte il datore di lavoro la può richiedere anche solo per fare il punto della situazione con la sua squadra del servizio di prevenzione e protezione.

ATTENZIONE!

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione (art. 35, co. 4).

 

Chi deve indire la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi?

La riunione è indetta obbligatoriamente dal Datore di lavoro.

 

Deve essere redatto il Verbale?

SI è obbligatorio!

Le risultanze dell’incontro, gli esiti delle valutazioni e le eventuali azioni individuate con i programmi temporali di attuazione, dovranno essere riportate in apposito verbale che sarà conservato a cura del datore di lavoro e dovrà essere reso disponibile alla consultazione da parte sia dei partecipanti che di eventuali organismi ispettivi (art. 35, co. 5).

 

Sono previste sanzioni?

Si sono previste sanzioni!

L’art. 55 del D.Lgs 81/08 prevede le sanzioni previste in caso di mancato rispetto dell’art. 35 sono:

  • Mancata convocazione della riunione periodica in caso di significative variazioni alle condizioni di lavoro (art. 35, co. 4): ammenda da 2.457,03 a 4.914,03 euro per il datore di lavoro e il dirigente.
  • Mancato rispetto dell’art. 35, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457,02 a 8108,14 euro per il datore di lavoro e il dirigente.
  • Mancata compilazione del verbale della riunione e impossibilità di consultazione (art. 35, co. 5): sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2211,31 euro per il datore di lavoro e il dirigente.

 

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