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Nuovo obbligo da Ottobre 2024: patente a punti nei cantieri

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SOGGETTI OBBLIGATI

Per tutte le imprese e lavoratori autonomi che svolgono la loro attività presso i cantieri temporanei mobili (definiti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08), dal 1 OTTOBRE 2024 sono tenuti al possesso della patente a crediti.

L’obbligo può essere anche esteso ad altri settori, individuati con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi i soggetti:

  • che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
  • in possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

REQUISITI

La patente è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  • adozione del documento di valutazione di tutti i rischi come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08.
  • avvenuta designazione e formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (DURF). Il DURF è una certificazione fiscale, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che attesta che l’impresa è in regola con i pagamenti delle imposte e dei contributi.

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COME DIMOSTRARE IL POSSESSO DEI REQUISITI 

Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Basta quindi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal datore di lavoro dell’impresa.

REVOCA DELLA PATENTE

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

 

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Decorsi 12 MESI dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

PUNTEGGIO DELLA PATENTE A CREDITI

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 CREDITI e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con una dotazione pari o superiore a 15 CREDITI.

 

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Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

DECURTAZIONE DEI CREDITI

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

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Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

COME RECUPERARE I CREDITI PERDUTI

Attraverso un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa consultazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, saranno definiti i criteri per l’assegnazione di crediti aggiuntivi rispetto al punteggio iniziale, nonché le procedure per il recupero dei crediti persi, come la partecipazione a specifici CORSI DI FORMAZIONE. Inoltre, la patente sarà incrementata di 1 credito ogni anno, fino a un massimo di 10, e di 5 crediti per le aziende che adottano approcci avanzati nella gestione della sicurezza.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 MESI. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.

SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI PUBBLICI

In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 % del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, per un periodo di 6 mesi. 

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

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