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Modifica decreto sicurezza nei luoghi di lavoro: cosa cambia nella formazione

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Il decreto legge 146/21 ha apportato importanti modifiche in riferimento alla FORMAZIONE. Si ricorda che tale decreto è in vigore dal 22 ottobre 2021.

Di seguito riportiamo le modifiche dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti):

  • Entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia di formazione, per definire:
    1. La durata, contenuti minimi e la modalità della formazione obbligatoria a carico del DATORE DI LAVORO
    2. Le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di TUTTI I PERCORSI FORMATIVI e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
  • Obbligo di aggiornamento con cadenza biennale tassativamente in presenza per i PREPOSTI.
  • • L’addestramento oltre ad essere effettuato da una persona esperta nel luogo di lavoro dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. La normativa ha dato una nuova definizione di addestramento: “l’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavori in sicurezza.” 

  • Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.