AFM Service S.r.l.
Via dei Mille, 132/134
24060 Castelli Calepio (BG)
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.
P.I e C.F. 03335420166

Tel. 035 4425198
Fax. 035.2282041
Email. info@afmservice.it

OBBLIGO GREEN PASS LAVORATORI OVER 50

Scopri di più
NEWS
TORNA INDIETRO

A seguito della pubblicazione del Decreto-legge 07 Gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” è stato introdotto l’obbligo per i lavoratori pubblici e privati e per i liberi professionisti con 50 anni di età di essere in possesso della Certificazione Verde COVID-19 rafforzata per poter accedere ai luoghi di lavoro a partire dal 15 Febbraio 2022.

La Certificazione Verde COVID-19 rafforzata viene rilasciata solo a seguito della vaccinazione o della guarigione.

Pertanto, a partire dal 15 Febbraio 2022, i lavoratori con 50 anni di età che non saranno in possesso della Certificazione Verde COVID-19 rafforzata sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 Giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
In caso di ispezioni da parte degli organi di controllo sono previste:

  • la sanzione pecuniaria da 600,00 € a 1500,00 € per i lavoratori che effettuano l’accesso ai luoghi di lavoro senza essere in possesso della Certificazione Verde COVID-19 rafforzata. In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata.
  • la sanzione pecuniaria da 400,00 € a 1000,00 € per il datore di lavoro che non verifica il possesso della Certificazione Verde COVID-19 rafforzata.

Dal 01 Febbraio 2022 è inoltre prevista la sanzione pecuniaria da 100,00 € per i soggetti con 50 anni di età che non hanno iniziato il ciclo vaccinale primario o che non hanno effettuato la dose di completamento/richiamo nei termini previsti dalla normativa. Tale sanzione è irrorata dall’Agenzia delle entrate sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti forniti dal Ministero della Salute.

Si ricorda inoltre che:

  • a seguito della somministrazione della prima dose di vaccino la Certificazione Verde COVID-19 rafforzata sarà generata entro 48 ore dopo la somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva;
  • se si è contratta l’infezione Covid-19 senza essere vaccinati, la Certificazione Verde COVID-19 rafforzata per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato.

L’obbligo di essere in possesso della Certificazione Verde COVID-19 rafforzata non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2.
Si ricorda inoltre che dal 01 Febbraio 2021 per tutti i cittadini la durata della Certificazione Verde Covid-19 è ridotta a 6 mesi.

 

SCARICA LA NEWS CLICCANDO QUI

 

  • Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.