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NOVITA’ GREEN PASS PER I LUOGHI DI LAVORO

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NOVITÀ NORMATIVE SULL’OBBLIGO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Dopo l’approvazione del Senato avvenuta il 17 novembre, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127; la nuova legge 19 novembre 2021, n. 165,  denominata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 277) il 20 novembre 2021 ed è entrata in vigore il 21 novembre 2021.

All’interno del testo coordinato (legge di conversione 165/2021 – decreto legge 127/2021), pubblicato anch’esso in Gazzetta Ufficiale, sono state introdotte alcune novità significative, che di seguito andiamo a riportare ed approfondire:

  • consegna della certificazione verde e semplificazione controlli
  • novità per formazione e lavoratori in somministrazione
  • scadenza della certificazione verde
  • contratti di sostituzione lavoratori privi di certificazione verde

 

Consegna della certificazione verde e semplificazione controlli

I lavoratori hanno la possibilità di richiedere al proprio datore di lavoro di consegnare copia della propria certificazione verde COVID-19; in tal modo saranno esonerati, per tutta la durata della validità della certificazione, dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Questa modifica del comma 5 dell’art. 1 (per il lavoro pubblico) e del comma 5 dell’art. 3 (per il lavoro privato) è sicuramente la più importante, in quanto semplifica e razionalizza le verifiche permettendo di facilitare notevolmente la gestione delle attività di controllo.

Tuttavia, per la conservazione “fisica” delle certificazioni verdi, viste le forti perplessità manifestate dal Garante della Privacy a tal proposito, sarà utile confrontarsi e approfondire la questione con i propri consulenti della Privacy.

 

Novità per formazione e lavoratori in somministrazione

La modifica introdotta al comma 1 dell’art. 3 riguarda sia la formazione che i lavoratori in somministrazione; per quanto riguarda la formazione, nel capoverso 9-septies comma 2 viene specificato che le attività di controllo della certificazione verde, verranno applicate a tutti coloro che svolgano un’attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, all’interno di luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda invece i lavoratori in somministrazione, nel capoverso 9-septies comma 4 viene specificato che la verifica del rispetto delle prescrizioni ed il controllo della certificazione verde deve essere di competenza dell’utilizzatore, mentre il somministratore è tenuto ad informare i lavoratori dell’esistenza di queste prescrizioni.

 

Scadenza della certificazione verde

È stato aggiunto un nuovo articolo, l’art. 3-bis, che indica che la scadenza della validità della certificazione verde durante la giornata lavorativa non dà luogo ad alcuna sanzione e sarà consentita la permanenza nel luogo di lavoro per il tempo strettamente necessario al compimento della propria prestazione lavorativa.

Pertanto, se la validità della certificazione verde dovesse finire mentre il lavoratore è già sul posto di lavoro, gli sarà consentito di terminare il proprio turno lavorativo e non incorrerà in alcuna sanzione.

 

Contratti di sostituzione lavoratori privi di certificazione verde

È stato modificato il comma 7 dell’art. 3 precisando che, per quanto concerne i contratti di sostituzione dei lavoratori privi di certificazione verde, potranno essere rinnovati più volte entro il 31 dicembre 2021.

A farne ricorso potranno essere le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata a causa della mancata esibizione della certificazione verde del proprio dipendente. Il contratto può essere stipulato per una durata massima di 10 giorni lavorativi senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

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